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Adeguati assetti ex art. 2086 c.c.: obblighi, responsabilità degli amministratori, controlli societari e riflessi sull’accesso al credito

  • Immagine del redattore: Stefania Capuano
    Stefania Capuano
  • 16 mag
  • Tempo di lettura: 10 min
Disciplina vigente su assetti organizzativi, amministrativi e contabili, doveri gestori, ruolo del collegio sindacale e del revisore, denuncia ex art. 2409 c.c., business judgment rule e impatto operativo sulla continuità aziendale.
Disciplina vigente su assetti organizzativi, amministrativi e contabili, doveri gestori, ruolo del collegio sindacale e del revisore, denuncia ex art. 2409 c.c., business judgment rule e impatto operativo sulla continuità aziendale.

Dall’obbligo di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla verifica preventiva della continuità aziendale, fino alla responsabilità degli amministratori, ai poteri di vigilanza degli organi di controllo e ai riflessi sull’accesso al credito: il tema degli adeguati assetti ex art. 2086, comma 2, c.c. si colloca oggi al centro dell’intersezione tra diritto societario, diritto della crisi e corretta governance d’impresa.


Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili: cosa sono e perché sono decisivi

Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili non rappresentano un adempimento formale né un allegato “di corredo” al bilancio. Nel sistema vigente costituiscono il presidio giuridico attraverso cui l’impresa deve essere in grado di governare l’attività, leggere tempestivamente gli squilibri economici, patrimoniali e finanziari, verificare la continuità aziendale e attivarsi senza indugio per il superamento della crisi (art. 2086, comma 2, c.c.; art. 3 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).


Per “adeguati assetti” deve intendersi un insieme coordinato di struttura organizzativa, procedure decisionali, flussi informativi, sistemi di pianificazione, presidi amministrativi e rilevazioni contabili concretamente proporzionati alla natura e alle dimensioni dell’impresa. L’adeguatezza, quindi, non coincide con la sola regolarità delle scritture, ma richiede che la società sia effettivamente in grado di produrre informazioni attendibili, utili e tempestive per assumere decisioni gestorie ragionevoli e per rilevare precocemente i segnali di crisi.


👉 Il principio di fondo è netto: l’impresa deve organizzarsi prima che la crisi emerga, non quando il dissesto è già in atto.


📘 Normativa (Italia/UE)

📌 Art. 2086, comma 2, c.c.

Il fulcro della disciplina è l’art. 2086, comma 2, c.c., introdotto dall’art. 375 del Codice della crisi. La disposizione impone all’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della tempestiva rilevazione della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per il superamento della crisi e il recupero della continuità. La norma collega quindi in modo espresso governance, prevenzione e reazione anticipata.


📌 Art. 3 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

L’art. 3 CCII distingue tra imprenditore individuale e imprenditore collettivo: il primo deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi; il secondo deve istituire assetti adeguati ai sensi dell’art. 2086 c.c. e assumere senza indugio le iniziative necessarie. La funzione dell’assetto, dunque, non è meramente organizzativa, ma chiaramente orientata alla diagnosi tempestiva della crisi e alla tutela della continuità aziendale. Il comma 4 della norma individua inoltre specifici segnali che agevolano la previsione tempestiva della crisi.


📌 Art. 25-octies CCII

L’art. 25-octies CCII, come modificato dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, disciplina la segnalazione dell’organo di controllo societario e del soggetto incaricato della revisione legale all’organo amministrativo, nell’esercizio delle rispettive funzioni, quando emergano i presupposti per la composizione negoziata o segnali rilevanti di crisi. La segnalazione deve essere motivata e l’organo amministrativo deve riferire sulle iniziative intraprese entro un termine congruo, non superiore a trenta giorni. Il dato normativo rafforza il nesso tra assetti adeguati, flussi informativi interni e dovere di attivazione tempestiva.


📌 Artt. 2381, 2403, 2475 e 2476 c.c.

Nelle s.p.a., l’art. 2381 c.c. attribuisce agli organi delegati il compito di curare che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato, mentre il consiglio di amministrazione ne valuta l’adeguatezza sulla base delle informazioni ricevute. L’art. 2403 c.c. impone al collegio sindacale di vigilare, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Nelle s.r.l., l’art. 2475 c.c. attribuisce espressamente agli amministratori l’istituzione degli assetti di cui all’art. 2086, comma 2, c.c.; sul versante della responsabilità opera poi l’art. 2476 c.c.


📌 Art. 2409 c.c.

Sul piano patologico, l’art. 2409 c.c. consente la denuncia al tribunale in presenza di fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione idonee ad arrecare danno alla società o a società controllate. La giurisprudenza di merito ha ormai ricondotto nell’area delle gravi irregolarità anche la mancata istituzione o l’evidente inadeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili.


📌 Art. 25-novies CCII

Sul piano dei segnali esterni di crisi, l’art. 25-novies CCII disciplina le comunicazioni dei creditori pubblici qualificati, tra cui INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione. Anche questo profilo conferma che l’assetto adeguato deve consentire un monitoraggio costante delle esposizioni fiscali, contributive e previdenziali, in funzione preventiva e di tempestiva attivazione dell’organo amministrativo.


📌 Direttiva (UE) 2019/1023

La matrice europea è rappresentata dalla Direttiva (UE) 2019/1023 sui quadri di ristrutturazione preventiva, che mira a consentire alle imprese economicamente sostenibili ma in difficoltà finanziaria di accedere a strumenti di ristrutturazione precoce, favorendo la continuità aziendale e riducendo gli effetti distruttivi dell’insolvenza. Gli adeguati assetti si collocano pienamente in questa logica preventiva.


🧭 Cosa devono garantire gli assetti adeguati

Gli assetti adeguati non coincidono con la sola contabilità. Devono coprire tre piani distinti ma coordinati.


✔️ Assetto organizzativo

Riguarda la struttura interna dell’impresa e deve consentire di individuare:


✔️ organigramma;

✔️ deleghe e funzioni;

✔️ responsabilità decisionali;

✔️ flussi informativi;

✔️ procedure di controllo interno.


Una società priva di organigramma aggiornato, di chiara attribuzione delle funzioni e di flussi informativi tracciabili espone gli amministratori al rischio di contestazione per irregolarità gestoria.


✔️ Assetto amministrativo

Riguarda il modo in cui l’impresa assume, documenta e controlla le decisioni. Comprende, in concreto:


✔️ budget;

✔️ business plan;

✔️ reporting periodico;

✔️ sistemi di monitoraggio di crediti e debiti;

✔️ procedure di approvazione degli impegni finanziari;

✔️ verifica della sostenibilità delle operazioni.


Un assetto amministrativo è adeguato solo se consente all’organo gestorio di decidere sulla base di dati tempestivi, completi e comparabili.


✔️ Assetto contabile

Riguarda la capacità dell’impresa di produrre dati tempestivi, attendibili e utili. Non basta una contabilità formalmente aggiornata se essa non consente di verificare:


✔️ liquidità prospettica;

✔️ scadenze fiscali e previdenziali;

✔️ esposizione bancaria;

✔️ ritardi nei pagamenti;

✔️ andamento dei margini;

✔️ continuità aziendale.


👉 L’assetto contabile è adeguato solo se permette decisioni tempestive e lettura prospettica dei flussi.


⚖️ Il collegamento con la crisi d’impresa

Gli adeguati assetti hanno una funzione essenzialmente preventiva. Devono consentire di intercettare:


❌ squilibri patrimoniali;

❌ tensioni finanziarie;

❌ perdita di marginalità;

❌ deterioramento del cash flow;

❌ esposizioni fiscali e contributive;

❌ incapacità di far fronte alle obbligazioni in prospettiva.


L’art. 3 CCII impone all’imprenditore di assumere iniziative tempestive, mentre l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e, in particolare, alla composizione negoziata presuppone la disponibilità di una rappresentazione attendibile della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa. In tale prospettiva, assumono rilievo anche i segnali previsti dall’art. 3, comma 4, CCII e le comunicazioni dei creditori pubblici qualificati ex art. 25-novies CCII. Senza dati aggiornati e coerenti, non è possibile dimostrare né la continuità aziendale né la sostenibilità di un piano di risanamento.


🏛️ Giurisprudenza aggiornata

📌 Trib. Cagliari, 19 gennaio 2022

Il Tribunale di Cagliari ha affermato che la mancata predisposizione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili può integrare grave irregolarità gestoria rilevante ai sensi dell’art. 2409 c.c., legittimando l’intervento del tribunale e l’adozione di misure anche incisive sulla governance. Nella ricostruzione resa disponibile dalle fonti specialistiche, la decisione valorizza un principio particolarmente rilevante: la violazione dell’obbligo di assetti è ancora più grave quando la società non versa ancora in crisi, perché proprio in quella fase dispone delle risorse organizzative necessarie per prevenire gli squilibri.


📌 Trib. Roma, 8 aprile 2020

Il Tribunale di Roma ha affrontato il rapporto tra scelte organizzative degli amministratori e business judgment rule, riconoscendo che anche la conformazione degli assetti può rientrare nel merito gestorio. Tuttavia, la discrezionalità è sindacabile quando la scelta risulti non informata, irragionevole o incoerente rispetto alla natura e alle dimensioni dell’impresa. In altri termini, l’ordinamento non impone un modello unico, ma non protegge il difetto assoluto di assetti o l’adozione di presidi manifestamente inidonei.


📌 Trib. Catanzaro, 6 febbraio 2024

Il Tribunale di Catanzaro ha confermato l’orientamento rigoroso, ritenendo rilevante, ai fini dell’art. 2409 c.c., il fondato sospetto di gravi irregolarità gestorie comprendente anche l’assenza di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile coerente con dimensioni e caratteristiche dell’impresa. Il dato operativo è chiaro: l’adeguatezza degli assetti è ormai parametro di legalità della gestione.


📌 Trib. Milano, 21 luglio 2024

Di particolare rilievo è il principio, diffuso in sede specialistica, secondo cui il sindaco deve esercitare un controllo attivo sull’adeguatezza degli assetti e deve sollecitare l’adozione di misure correttive; l’omessa reazione a evidenti anomalie può integrare giusta causa di revoca ai sensi dell’art. 2400, comma 2, c.c. Il precedente valorizza il ruolo concreto del collegio sindacale nel presidio degli assetti.


📌 Giurisprudenza di legittimità sulla business judgment rule

La Corte di cassazione continua a ribadire che le scelte gestorie degli amministratori non sono sindacabili nel merito economico, salvo il limite dell’irragionevolezza, dell’imprudenza manifesta o dell’arbitrarietà palese. L’orientamento emerge, tra l’altro, da Cass. civ., sez. I, n. 3409/2013 e Cass. civ., sez. I, n. 15470/2017, ed è stato ulteriormente confermato nella giurisprudenza successiva. Sul piano sistematico, va altresì ricordato che la business judgment rule non copre l’inosservanza di obblighi legali né condotte arbitrarie o contrarie alla legge; in tale prospettiva si colloca anche Cass. civ., sez. I, 25 marzo 2024, n. 8069, che ha escluso la sua operatività rispetto a violazioni di norme tributarie imputabili all’organo gestorio. Trasposto sul terreno degli adeguati assetti, ciò significa che il giudice non sostituisce l’imprenditore nella scelta del modello organizzativo, ma può accertare se la decisione sia stata assunta senza adeguata istruttoria o in violazione dei doveri legali di organizzazione e controllo.


📚 Dottrina

La dottrina prevalente legge l’art. 2086, comma 2, c.c. come una norma generale di organizzazione dell’impresa e come punto di raccordo tra diritto societario, diritto della crisi e corporate governance. Il documento del CNDCEC e della Fondazione Nazionale Commercialisti sugli assetti organizzativi, amministrativi e contabili insiste sulla loro natura integrata e sul ruolo degli amministratori nell’adozione e nella valutazione degli assetti, nonché sul ruolo dell’organo di controllo nella vigilanza sul concreto funzionamento.

In dottrina, l’adeguatezza non va confusa con la perfezione del modello: ciò che rileva è la proporzionalità rispetto alla natura, dimensione e complessità dell’impresa. Una microimpresa non è tenuta a replicare il modello di governance di un gruppo, ma deve comunque dotarsi di strumenti minimi idonei a pianificare, controllare e rilevare tempestivamente gli squilibri. Parimenti, le Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate chiariscono che la vigilanza deve riguardare non solo l’esistenza formale degli assetti, ma anche il loro concreto funzionamento.


🛠️ Soluzione operativa / strategie

L’errore più frequente consiste nel trattare gli adeguati assetti come un documento da predisporre una tantum. Non è così. Gli assetti devono essere:


✔️ istituiti;

✔️ documentati;

✔️ aggiornati;

✔️ verificati periodicamente;

✔️ utilizzati concretamente nelle decisioni gestorie.


Sul piano operativo, una verifica seria dovrebbe articolarsi almeno nei seguenti passaggi.


1. Check-up societario

Occorre verificare statuto, deleghe, organigramma, poteri di firma, flussi informativi, contratti rilevanti e rapporti infragruppo, per accertare se esista un circuito decisionale intelligibile e documentabile.


2. Check-up amministrativo

Devono essere analizzati processi decisionali, procedure interne, autorizzazioni, sistemi di reporting, gestione dei crediti e dei debiti, tesoreria e rilevazione degli scostamenti, così da verificare se il dato viene effettivamente trasformato in decisione gestoria.


3. Check-up contabile

È necessario controllare tempestività delle scritture, aggiornamento delle situazioni infrannuali, affidabilità dei dati, scadenziari, posizione fiscale e contributiva, esposizione bancaria e cash flow. La contabilità deve essere non solo corretta, ma anche utile alla diagnosi precoce.


4. Verifica della continuità aziendale

Occorre valutare liquidità prospettica, scadenze, flussi attesi, capacità di rimborso e sostenibilità del debito, poiché è su questo terreno che si misura la coerenza tra art. 2086 c.c. e art. 3 CCII.


5. Segnali interni ed esterni di crisi

L’impresa deve monitorare con continuità i segnali che agevolano la previsione tempestiva della crisi, anche alla luce dell’art. 3, comma 4, CCII e delle comunicazioni dei creditori pubblici qualificati ex art. 25-novies CCII. In concreto, assumono rilievo:


⚠️ debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni, per un ammontare superiore alla metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

⚠️ debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni, di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

⚠️ esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti, purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;

⚠️ esposizioni debitorie rilevanti verso INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione;

⚠️ riduzione dei margini, tensioni di tesoreria, perdita di clienti rilevanti, assenza di budget o reporting.

Questi elementi, se non intercettati tempestivamente, indeboliscono la continuità aziendale e aggravano il rischio di responsabilità gestoria.


6. Tracciabilità delle decisioni

Le decisioni rilevanti devono essere motivate e documentate. Non basta aver agito: occorre poter dimostrare perché si è agito, sulla base di quali dati e secondo quale valutazione di sostenibilità. Questo presidio ha valore organizzativo ma anche probatorio, soprattutto rispetto al perimetro della business judgment rule.


7. Intervento tempestivo

Se emergono squilibri, l’organo amministrativo deve attivarsi senza indugio, valutando interventi correttivi, misure di riequilibrio finanziario, eventuale rafforzamento patrimoniale, interlocuzione con il ceto bancario e, se del caso, l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi, inclusa la composizione negoziata.


💶 Adeguati assetti e accesso al credito

Il tema degli assetti incide anche sul rapporto con il sistema bancario.

Sul piano strettamente giuridico, l’art. 2086 c.c. non configura gli adeguati assetti come requisito legale autonomo di ammissibilità al credito. Tuttavia, sul piano operativo e prudenziale, assetti inadeguati incidono direttamente sulla bancabilità dell’impresa, perché compromettono la qualità dell’informazione economico-finanziaria, la prevedibilità dei flussi di cassa e la capacità di monitoraggio dell’esposizione.

Gli Orientamenti EBA in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti richiedono agli enti creditizi standard robusti e prudenti affinché i prestiti siano correttamente valutati; la Banca d’Italia ha dichiarato di conformarsi a tali Orientamenti e li ha recepiti nel sistema di vigilanza, anche mediante aggiornamenti alla Circolare n. 285/2013. Ne discende che reporting infrannuale, cash flow previsionali, ordine documentale e governance affidabile assumono un rilievo concreto nella valutazione del merito creditizio dell’impresa.


👉 In questa prospettiva, l’assetto adeguato diventa anche uno strumento di verifica preventiva della sostenibilità finanziaria dell’operazione, pur non costituendo un autonomo requisito legale di concedibilità del credito.


FAQ finali

Gli adeguati assetti sono obbligatori per tutte le società?

✔️ Sì. Per l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva l’obbligo discende dall’art. 2086, comma 2, c.c.; per le s.r.l. l’art. 2475 c.c. attribuisce espressamente agli amministratori l’istituzione degli assetti. Per l’imprenditore individuale, l’art. 3 CCII richiede comunque l’adozione di misure idonee alla rilevazione tempestiva della crisi.


Basta avere la contabilità aggiornata?

❌ No. La contabilità è solo una componente dell’assetto. Occorrono anche organizzazione interna, procedure amministrative, flussi informativi, pianificazione e strumenti di monitoraggio della continuità aziendale.


L’assenza di assetti può comportare responsabilità degli amministratori?

✔️ Sì. La giurisprudenza di merito ha già affermato che la mancata predisposizione di adeguati assetti può integrare grave irregolarità gestoria rilevante ai sensi dell’art. 2409 c.c.; inoltre, una vigilanza omissiva può esporre a responsabilità anche l’organo di controllo nei limiti delle rispettive funzioni.


Gli assetti servono solo se l’impresa è già in crisi?

❌ No. L’obbligo è particolarmente rilevante proprio quando la società non è ancora in crisi, perché è in quella fase che gli assetti svolgono la loro funzione preventiva.


Gli adeguati assetti incidono sull’accesso al credito?

✔️ Sì, in via mediata. Non sono un requisito legale autonomo di concedibilità, ma incidono sulla qualità dell’informazione economico-finanziaria e quindi sulla valutazione bancaria del rischio e della sostenibilità dell’operazione.


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