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Adozione internazionale: requisiti, procedura e riconoscimento dello status del minore in Italia

  • Immagine del redattore: Stefania Capuano
    Stefania Capuano
  • 16 apr
  • Tempo di lettura: 7 min
Dalla dichiarazione di disponibilità al decreto di idoneità, fino alla trascrizione del provvedimento straniero e all’acquisto dello status del minore in Italia: disciplina vigente, giurisprudenza di riferimento e profili operativi.
Dalla dichiarazione di disponibilità al decreto di idoneità, fino alla trascrizione del provvedimento straniero e all’acquisto dello status del minore in Italia: disciplina vigente, giurisprudenza di riferimento e profili operativi.

Adozione internazionale: quadro normativo, requisiti soggettivi, fasi della procedura e riconoscimento in Italia dello status del minore adottato. Focus su Corte cost. n. 33/2025, Cass. SS.UU. n. 9006/2021 e questioni tuttora aperte.


Che cos’è l’adozione internazionale

L’adozione internazionale, nel sistema italiano, non è un percorso privatistico di ricerca del minore all’estero, ma una procedura rigidamente regolata, fondata sul coordinamento tra autorità giudiziaria, Commissione per le Adozioni Internazionali, enti autorizzati e autorità dello Stato di origine.

Il criterio guida resta il superiore interesse del minore, in coerenza con l’art. 1 della legge n. 184/1983, con l’art. 21 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e con gli artt. 4 e 5 della Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993.

È questo principio che governa sia l’accesso degli aspiranti adottanti alla procedura, sia il riconoscimento in Italia degli effetti del provvedimento straniero.


Fonti internazionali e nazionali

📌 La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, impone, all’art. 21, che l’adozione sia autorizzata solo da autorità competenti e solo quando corrisponda al miglior interesse del bambino.

📌 La Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993, prevede, agli artt. 4 e 5, che lo Stato di origine accerti l’adottabilità del minore e la sussidiarietà dell’adozione internazionale, mentre lo Stato di accoglienza deve verificare che gli aspiranti siano idonei e preparati. Gli artt. 15, 16 e 17 regolano poi lo scambio delle relazioni e il necessario consenso procedurale delle autorità centrali prima che il percorso possa perfezionarsi.

📌 L’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ribadisce che l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente in tutti gli atti che lo riguardano.

📌 Nel diritto interno, la fonte centrale è la legge 4 maggio 1983, n. 184. L’art. 1 afferma il diritto del minore a vivere e crescere in famiglia; l’art. 6 disciplina i requisiti soggettivi generali; gli artt. 29-bis e seguenti regolano l’adozione internazionale; gli artt. 35 e 36 disciplinano l’efficacia in Italia del provvedimento straniero; l’art. 27 regola gli effetti di status.

📌 Sul piano della cittadinanza, l’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce che il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana.


Chi può accedere oggi alla procedura

Nel regime ordinario, l’accesso all’adozione piena continua a fare riferimento all’art. 6 della legge n. 184/1983: coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, senza separazione personale neppure di fatto nell’ultimo triennio, idonei affettivamente e capaci di educare, istruire e mantenere il minore.


Su questo assetto è intervenuta però una decisione di rilievo costituzionale.


📌 Corte cost., sent. 21 marzo 2025, n. 33 La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29-bis, comma 1, nella parte in cui escludeva la persona singola residente in Italia dalla possibilità di presentare la dichiarazione di disponibilità e di chiedere il giudizio di idoneità per l’adozione internazionale. La Consulta ha chiarito che anche una persona singola può, in astratto, offrire al minore un ambiente stabile e armonioso, fermo il necessario accertamento concreto di idoneità da parte del Tribunale

👉 Principio: non esiste un diritto alla genitorialità in senso soggettivo assoluto, ma il legislatore non può imporre un divieto assoluto e sproporzionato quando l’interesse del minore può essere tutelato attraverso una verifica giudiziale in concreto dell’idoneità.


Diversa è invece, allo stato, la posizione delle persone unite civilmente.


📌 Questione pendente sulle unioni civili.

Tribunale per i minorenni di Venezia, ord. 11 marzo 2026 Allo stato, risulta pendente davanti alla Corte costituzionale la questione relativa all’art. 29-bis, comma 1, nella parte in cui non consente alle persone unite civilmente residenti in Italia di presentare domanda congiunta di disponibilità all’adozione internazionale e di ottenere la declaratoria di idoneità.

👉 Attenzione: Giuridicamente, il dato va letto con precisione: si tratta di una questione pendente, non di diritto positivo già modificato.


La procedura: fasi essenziali

L’adozione internazionale si sviluppa attraverso una sequenza necessaria di atti, che non può essere elusa né privatizzata.


1. Dichiarazione di disponibilità e domanda di idoneità

Gli aspiranti adottanti presentano domanda al Tribunale per i minorenni competente. Oggi l’accesso riguarda non solo i coniugi in possesso dei requisiti di legge, ma anche la persona singola residente in Italia, per effetto di Corte cost. n. 33/2025.


2. Istruttoria psico-sociale e giudiziale

Segue la verifica concreta delle capacità affettive, educative, organizzative ed economiche del richiedente o dei richiedenti. L’accertamento è individualizzato e non meramente formale, ed è proprio questo il profilo valorizzato dalla Corte costituzionale nel superare l’esclusione assoluta della persona singola.


3. Formazione pre-mandato

La fase informativa e formativa ha oggi un ruolo centrale. Le linee operative della Commissione per le Adozioni Internazionali del 2026 chiariscono che la preparazione degli aspiranti adottanti non è un adempimento burocratico, ma uno spazio di consapevolezza, responsabilità e competenza relazionale, funzionale alla tutela del minore e alla tenuta del progetto adottivo.


4. Conferimento dell’incarico a un ente autorizzato

Ottenuto il decreto di idoneità, gli aspiranti devono conferire incarico a un ente autorizzato entro un anno, ai sensi dell’art. 31 della legge n. 184/1983.


5. Cooperazione tra autorità centrali

Lo scambio di relazioni e l’abbinamento del minore devono avvenire nel circuito pubblico-convenzionale previsto dalla Convenzione dell’Aja. Non sono ammesse scorciatoie privatistiche, perché la cooperazione tra Stati è parte essenziale della legalità della procedura.


6. Autorizzazione della Commissione per le Adozioni Internazionali

La CAI verifica la regolarità del percorso e autorizza l’ingresso e la residenza permanente del minore in Italia. Solo dopo questa autorizzazione può essere rilasciato il visto di ingresso, come conferma anche la Guida MAECI in funzione operativa.


7. Verifica del titolo straniero e trascrizione

Se l’adozione è già stata pronunciata all’estero, il tribunale verifica la sussistenza delle condizioni convenzionali previste dalla legge. Se invece il provvedimento straniero dispone soltanto l’affidamento preadottivo, l’adozione viene pronunciata in Italia al termine del periodo di inserimento, ove conforme all’interesse del minore.


Riconoscimento dello status del minore in Italia

Il profilo tecnicamente più delicato è la distinzione tra:

  • procedura di adozione internazionale;

  • riconoscimento in Italia di un provvedimento straniero già esistente.

Se gli aspiranti adottanti risiedono in Italia e intendono adottare un minore residente all’estero, si applica il modello speciale del Titolo III della legge n. 184/1983. Se invece esiste già un provvedimento straniero di adozione e si tratta di farne valere gli effetti in Italia, occorre distinguere tra i casi regolati dagli artt. 35 e 36 della legge n. 184/1983 e quelli che ricadono nel diritto internazionale privato comune.

📌 Cass., Sez. Un., 31 marzo 2021, n. 9006 Le Sezioni Unite hanno chiarito che, in sede di riconoscimento dell’efficacia del provvedimento giurisdizionale estero ex art. 67 l. n. 218/1995, la verifica di compatibilità con l’ordine pubblico internazionale deve riguardare esclusivamente gli effetti che l’atto è destinato a produrre nell’ordinamento italiano, e non la conformità della legge straniera alla legge interna né la correttezza giuridica della soluzione adottata dal giudice straniero.

👉 Principio: il riconoscimento di una adozione piena pronunciata all’estero non è escluso automaticamente solo perché il modello familiare straniero non coincide con quello tipizzato dal legislatore italiano; ciò che rileva è la compatibilità degli effetti con i principi fondamentali dell’ordinamento.


Gli effetti dello status

Una volta efficace in Italia, l’adozione produce gli effetti dell’art. 27 della legge n. 184/1983.

Il minore:

✔️ acquista lo stato di figlio degli adottanti;

✔️ assume un pieno rapporto di filiazione;

✔️ cessa, sul piano giuridico, i rapporti con la famiglia d’origine, salvi i divieti matrimoniali.

Se l’adottante è cittadino italiano, opera anche l’art. 3 della legge n. 91/1992, con conseguente acquisto della cittadinanza italiana.

Un dato operativo spesso trascurato riguarda i cittadini italiani residenti stabilmente all’estero: : in tali casi viene in rilievo l’art. 36, comma 4, della legge n. 184/1983, con successiva verifica del tribunale per i minorenni sulla conformità del provvedimento straniero ai principi convenzionali. La Guida MAECI lo conferma sul piano informativo-operativo.


La funzione della formazione degli aspiranti adottanti

Le più recenti linee operative della Commissione per le Adozioni Internazionali insistono su un punto decisivo: la formazione pre-mandato non è un adempimento accessorio.


Essa serve a costruire una genitorialità adottiva consapevole, capace di misurarsi con:

  • la differenza tra figlio ideale e figlio reale;

  • i traumi pregressi del minore;

  • la dimensione interculturale dell’adozione internazionale;

  • la costruzione dell’attaccamento;

  • i bisogni speciali;

  • il tema delle origini, dell’identità adottiva.


👉 In questa prospettiva, la formazione è parte integrante della tutela del minore, non solo del percorso degli adulti.


Dottrina

La dottrina prevalente continua a leggere il diritto delle adozioni come un sistema strutturato a tutela del minore, non degli adulti.

In questa linea si colloca anche l’impostazione di Gilda Ferrando, che richiama l’esigenza di equilibrio tra diritto del minore alla propria famiglia e ricorso a una famiglia sostitutiva, sottolineando che proprio l’effetto radicale dell’adozione piena giustifica la rigidità dei presupposti sostanziali e processuali.


Strategie operative

Nel diritto delle adozioni internazionali, l’errore più frequente è sovrapporre tre piani distinti:

❌ requisiti di accesso alla procedura;

❌ regolarità della cooperazione internazionale;

❌ riconoscimento in Italia degli effetti di status.


La prima domanda, quindi, non è solo se un soggetto possa adottare, ma quale sia il corretto percorso normativo applicabile al caso concreto.


Sul piano operativo, è essenziale verificare fin dall’inizio la continuità documentale dell’intero fascicolo:

⚖️ decreto di idoneità;

⚖️ incarico all’ente autorizzato;

⚖️ atti dell’autorità centrale straniera;

⚖️ eventuale certificazione convenzionale;

⚖️ autorizzazione CAI;

⚖️ titolo per l’ingresso del minore;

⚖️ provvedimento straniero da trascrivere o da far riconoscere.


Nei casi transnazionali, la strategia corretta non è accelerare il deposito, ma qualificare correttamente il caso prima di ogni iniziativa.


FAQ


Una persona singola può oggi chiedere l’idoneità per l’adozione internazionale?

✔️ Sì. Dopo Corte cost. n. 33/2025, la persona singola residente in Italia può presentare dichiarazione di disponibilità e chiedere il giudizio di idoneità. Resta comunque necessario il vaglio concreto del Tribunale.


Le persone unite civilmente possono già presentare domanda congiunta di adozione internazionale?

✔️ Allo stato, no. Non risulta ancora una pronuncia definitiva della Corte costituzionale che abbia modificato in tal senso l’art. 29-bis. La questione è pendente.


Quando il minore acquista lo status pieno in Italia?

✔️ Quando il provvedimento straniero supera il controllo previsto dagli artt. 35 e 36 della legge n. 184/1983, oppure quando il tribunale italiano pronuncia l’adozione dopo l’affidamento preadottivo. Da quel momento operano gli effetti dell’art. 27 della legge n. 184/1983 e, se ricorrono i presupposti, quelli dell’art. 3 della legge n. 91/1992.


I residenti all’estero seguono sempre la stessa procedura dei residenti in Italia?

✔️ No. Per i cittadini italiani residenti stabilmente all’estero rileva l’art. 36, comma 4, della legge n. 184/1983, con successiva verifica del tribunale per i minorenni.


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LexFiscalia ti assiste nella qualificazione del caso, nella verifica dei requisiti soggettivi, nella tenuta documentale del fascicolo e nella ricostruzione del corretto percorso normativo, giudiziale e amministrativo.


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