La responsabilità genitoriale dopo la Cartabia: contenuti, limiti e centralità del minore
- Stefania Capuano

- 2 giorni fa
- Tempo di lettura: 4 min

Responsabilità genitoriale nei procedimenti familiari: evoluzione normativa, interesse superiore del minore, autonomia progressiva e prassi applicative dopo la Riforma Cartabia.
Che cos’è la responsabilità genitoriale
La responsabilità genitoriale rappresenta oggi il fulcro dell’intero sistema di tutela dei figli minorenni. Con il definitivo superamento della nozione di potestà genitoriale, il legislatore ha abbandonato una visione autoritativa del rapporto genitori-figli, per adottare un modello funzionale e relazionale, orientato allo sviluppo armonico della personalità del minore.
La responsabilità genitoriale non è un potere, ma un complesso di doveri e diritti finalizzati alla cura, educazione, istruzione e assistenza morale del figlio, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni (art. 315-bis c.c.).
👉 Il centro di gravità non è più il genitore, ma il minore come persona.
📌 Giurisprudenza (cornice “child-centred” e centralità del pregiudizio concreto): la Cassazione ribadisce che le scelte in materia familiare devono essere ancorate a una valutazione effettiva dell’impatto sul minore e non a formule astratte o automatismi (Cass. civ., Sez. I, ord. 06/07/2022, n. 21425)
Le fonti normative: dal diritto interno al diritto sovranazionale
La disciplina della responsabilità genitoriale si fonda su un sistema multilivello di fonti.
📌 Costituzione italiana (art. 30)Riconosce il dovere-diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, ponendo la base costituzionale della responsabilità genitoriale.
📌 Codice civile
Art. 315-bis c.c.: diritti fondamentali del figlio e principio di bigenitorialità;
Art. 316 c.c.: esercizio della responsabilità genitoriale;
Artt. 337-ter e ss. c.c.: responsabilità genitoriale nella crisi della coppia.
📌 Fonti sovranazionali
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (1989): centralità dell’interesse superiore del minore e autonomia progressiva;
Carta dei diritti fondamentali dell’UE (art. 24): diritto del minore a relazioni personali e a essere ascoltato;
Regolamenti UE in materia familiare: definizione ampia di responsabilità genitoriale come insieme di diritti e doveri verso il minore.
Dalla potestà alla responsabilità: un mutamento sostanziale
Il passaggio terminologico da potestà a responsabilità (L. 219/2012 e D.lgs. 154/2013) riflette un cambiamento profondo:
da un modello adultocentrico
a un modello child-centred, fondato sull’interesse e sui diritti del minore.
La responsabilità genitoriale è oggi:
funzionale (serve al benessere del figlio);
relazionale (si esercita nella relazione);
dinamica (si modula in base all’età e alla maturità del minore).
Titolarità ed esercizio della responsabilità genitoriale
Un punto centrale, spesso frainteso nella prassi, è la distinzione tra:
🔹 Titolarità della responsabilità genitoriale Spetta di regola ad entrambi i genitori, anche in caso di separazione o divorzio.
🔹 Esercizio della responsabilità genitoriale Può essere:
condiviso;
attribuito in via prevalente a uno dei genitori;
limitato o escluso in casi eccezionali.
👉 La Cartabia rafforza la possibilità per il giudice di modulare l’esercizio, senza incidere automaticamente sulla titolarità.
📌 Giurisprudenza (limiti delle misure ablative): la decadenza dalla responsabilità genitoriale resta una misura eccezionale e richiede grave pregiudizio e verifica sull’inadeguatezza di strumenti meno invasivi (Cass. civ., Sez. I, ord. 16/09/2024, n. 24708; Cass. civ., Sez. I, sent. 09/05/2023, n. 12237).
Affidamento e responsabilità genitoriale
L’affidamento rappresenta la cornice organizzativa dell’esercizio della responsabilità genitoriale.
Affidamento condiviso: regola generale;
Affidamento esclusivo: misura eccezionale;
Affidamento con esercizio super-esclusivo: ipotesi estrema, giustificata solo da gravi carenze genitoriali.
La Riforma Cartabia valorizza il contenuto concreto delle decisioni, distinguendo tra:
decisioni di ordinaria amministrazione;
decisioni di maggiore interesse per il minore.
📌 Giurisprudenza (conflittualità non “automatica”): l’alta conflittualità tra i genitori non legittima di per sé soluzioni drastiche senza una motivazione puntuale sul pregiudizio per il minore (Cass. civ., Sez. I, ord. 06/07/2022, n. 21425).
Il superiore interesse del minore
Il superiore interesse del minore costituisce la clausola generale che orienta ogni decisione in materia familiare.
Non è uno slogan, ma:
un diritto sostanziale del minore;
una norma procedimentale;
un criterio interpretativo.
La dottrina più recente evidenzia come tale principio debba essere concretizzato, attraverso la valutazione dei diritti fondamentali coinvolti (salute, dignità, istruzione, relazioni affettive), evitando decisioni meramente assertive.
👉 La motivazione del provvedimento diventa lo strumento di controllo della legittimità della scelta giudiziale.
📌 Giurisprudenza (motivazione e “extrema ratio”): le misure che incidono radicalmente sull’assetto di vita del minore (es. collocamento in comunità/etero-familiare) richiedono motivazione stringente e si giustificano solo come ultima soluzione praticabile (Cass. civ., Sez. I, ord. 27/10/2023, n. 29814).
Autonomia progressiva e capacità di discernimento
Accanto all’interesse superiore del minore, emerge con forza il principio di autonomia progressiva.
Il minore:
non è più considerato un soggetto passivo;
ma una persona in formazione, titolare di diritti esercitabili in misura crescente.
La capacità di discernimento:
non dipende esclusivamente dall’età;
richiede una valutazione individualizzata, legata alla maturità psicologica e al contesto.
Questo principio incide:
sull’ascolto del minore;
sulle decisioni sanitarie;
sulla partecipazione ai procedimenti che lo riguardano.
Il ruolo del giudice nei conflitti tra genitori
Quando i genitori non riescono a esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, il giudice assume un ruolo di garante dell’interesse del minore.
Gli strumenti previsti includono:
decisione sostitutiva in caso di disaccordo (art. 316 c.c.);
interventi correttivi sull’esercizio della responsabilità;
nomina del curatore speciale del minore nei casi di conflitto di interessi (art. 473-bis.8 c.p.c.).
La Cartabia rafforza l’idea di un giudice attivo, non meramente arbitrale, ma orientato alla protezione effettiva del minore.
📌 Giurisprudenza (curatore speciale come garanzia effettiva): in presenza di conflitto d’interessi o inadeguatezza della rappresentanza genitoriale, la nomina del curatore speciale costituisce presidio di tutela del minore nel processo (Cass. civ., Sez. I, ord. 25/01/2021, n. 1471).
Responsabilità genitoriale e nuove configurazioni familiari
La riflessione più avanzata – dottrinale e giurisprudenziale – evidenzia la crescente rilevanza delle famiglie ricomposte e delle figure di riferimento affettivo diverse dai genitori biologici.
Si affaccia il tema della:
genitorialità sociale;
cooperazione genitoriale di fatto;
tutela delle relazioni affettive significative del minore.
👉 Anche in questi casi, il parametro resta sempre l’interesse concreto del minore, valutato nella sua dimensione relazionale e affettiva.
Conclusioni
Dopo la Riforma Cartabia, la responsabilità genitoriale non è più una categoria statica, ma un istituto dinamico, che richiede:
attenzione al caso concreto;
ascolto del minore;
motivazioni puntuali e verificabili.
Il diritto di famiglia si conferma come diritto della persona in formazione, e non più come mero diritto dei genitori.
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